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Mario Toraldo · Architetto Napoli

Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): cos’è, chi la firma, quali documenti

Segnalazione Certificata di Agibilità: cosa attesta, i 15 giorni dalla fine lavori, chi la firma e quali documenti servono. La guida pratica dello studio mt-a di Napoli.

A lavori finiti, prima di poter dire che una casa è davvero “abitabile”, manca un passaggio che molti scoprono solo all’ultimo: la Segnalazione Certificata di Agibilità. Non è un certificato che il Comune ti rilascia, ma una dichiarazione che un tecnico firma assumendosene la responsabilità — e va presentata entro quindici giorni dalla fine del cantiere, non quando capita. Questa guida spiega cos’è, chi la presenta, quali documenti servono e perché conviene pensarci prima di iniziare i lavori, non dopo.

Cos’è l’agibilità (e perché non si chiama più “certificato”)

La Segnalazione Certificata di Agibilità — la SCA — attesta che un immobile e i suoi impianti rispettano le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previste dalla legge. È il documento che dichiara che in quella casa ci si può vivere, lavorare o esercitare un’attività a norma.

Dal 2016, con il D.Lgs. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2) che ha riscritto l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 — il Testo Unico dell’Edilizia — il vecchio “certificato di agibilità” rilasciato dal Comune non esiste più. Oggi l’agibilità si autocertifica: la attesta un tecnico abilitato, e l’immobile diventa utilizzabile dalla data stessa di presentazione, senza dover attendere un atto del Comune.

Quando è obbligatoria

La SCA va presentata ogni volta che un intervento incide sulle condizioni che rendono un edificio agibile. In concreto, serve per:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi su edifici esistenti che possano incidere su sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico o sugli impianti.

Tradotto per chi ristruttura: una tinteggiatura non la richiede, ma una ristrutturazione che rifà gli impianti, sposta i bagni, cambia l’altezza dei locali o tocca le strutture quasi sempre sì. È uno dei motivi per cui va prevista a budget e a calendario fin dall’inizio.

Chi la presenta e chi la firma

Sono due ruoli diversi, ed è bene non confonderli.

A presentarla è il soggetto titolato sull’immobile: il titolare del permesso di costruire, chi ha depositato la SCIA o la CILA, oppure il proprietario o i suoi eredi.

A certificarla è un tecnico abilitato iscritto a un albo professionale — architetto, ingegnere, geometra — che firma la documentazione e se ne assume la piena responsabilità. Il Comune non valuta e non rilascia più nulla: riceve la segnalazione e, eventualmente, controlla a campione. È un cambio di logica importante, perché sposta la responsabilità tecnica (e i rischi) interamente sul professionista che firma.

I 15 giorni che contano

La SCA va presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune competente. È un termine preciso, e ignorarlo costa: l’omessa presentazione comporta una sanzione amministrativa da 77 a 464 euro. Poco, in apparenza — ma il vero problema arriva dopo, quando l’immobile va venduto o affittato e l’agibilità manca all’appello.

I documenti necessari

Secondo l’art. 24, comma 5 del D.P.R. 380/2001, alla segnalazione vanno allegati:

  • attestazione del direttore dei lavori sulla conformità dell’opera al progetto approvato e sulla sua agibilità;
  • certificato di collaudo statico o, nei casi previsti, dichiarazione di regolare esecuzione delle strutture — un punto da non sottovalutare in Campania, classificata come zona sismica per gran parte del territorio;
  • dichiarazione di conformità alle norme sull’accessibilità e sul superamento delle barriere architettoniche;
  • estremi dell’avvenuto aggiornamento catastale (la pratica al Catasto va chiusa prima);
  • dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate dalle imprese installatrici (DM 37/2008).

A questi si aggiungono di norma l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e le marche da bollo. La regola pratica è una: questi documenti non si improvvisano alla fine: il collaudo statico, la conformità degli impianti e l’aggiornamento catastale vanno messi in fila man mano che il cantiere procede, altrimenti i 15 giorni diventano impossibili da rispettare.

L’agibilità parziale

La SCA può riguardare anche singole unità immobiliari o singole porzioni di un edificio più grande, purché siano funzionalmente autonome e abbiano impianti completati. È utile, per esempio, quando una palazzina si consegna per parti, o quando di un intervento più ampio è pronto solo l’appartamento che interessa.

Cosa è cambiato con il Salva Casa

Il Decreto Salva Casa e la successiva Legge 105/2024 hanno ammorbidito alcuni requisiti igienico-sanitari storici, rendendo agibili situazioni prima escluse. In particolare consentono attestazioni semplificate per:

  • locali con altezza interna minima tra 2,40 e 2,70 metri;
  • alloggi monostanza con superficie ridotta (indicativamente tra 20 e 38 m²).

Il tutto a condizione che siano rispettati i requisiti essenziali di adattabilità e igienico-sanitari. È una novità che sblocca molti immobili nei centri storici — Napoli compresa — dove altezze e tagli non sempre rientravano nei vecchi minimi.

Quanto vale e quanto dura

La SCA non ha scadenza: una volta presentata resta valida nel tempo, finché l’immobile non subisce nuovi interventi strutturali o lavori non autorizzati che ne modifichino le condizioni. In quei casi serve una nuova segnalazione.

Sui costi non esiste un tariffario unico: variano da Comune a Comune e comprendono diritti di segreteria, marche da bollo, l’APE, gli eventuali collaudi e verifiche impiantistiche, oltre alla parcella del tecnico che firma. Vanno messi a preventivo insieme al resto della pratica edilizia.

E gli immobili già esistenti?

È il punto che genera più confusione, perché la riforma del 2016 non è retroattiva: non obbliga a rifare nulla su ciò che è già in regola. Cambia la procedura per il futuro — oggi si autocertifica con la SCA invece di farsi rilasciare il certificato dal Comune — ma non tocca il passato. In concreto si presentano tre casi.

L’immobile ha già il vecchio certificato di agibilità. Nessun adempimento: il certificato rilasciato sotto il vecchio regime resta pienamente valido. Finché non si eseguono interventi, va tutto bene.

Sull’immobile esistente si fanno lavori. L’obbligo scatta solo se l’intervento incide su sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico o impianti — una ristrutturazione che rifà gli impianti, sposta i bagni o tocca le strutture sì, una tinteggiatura no. I documenti sono quelli dell’art. 24, riferiti ai lavori eseguiti: attestazione del direttore dei lavori, dichiarazioni di conformità degli impianti rifatti (DM 37/2008), collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione se si sono toccate le strutture, conformità alle norme sulle barriere quando coinvolte, aggiornamento catastale ed APE aggiornato.

L’immobile vecchio non ha mai avuto l’agibilità. È il caso che riemerge puntualmente in fase di vendita. Qui prima di tutto va verificata la doppia conformità — urbanistico-edilizia (titoli in regola) e catastale (planimetria uguale allo stato dei luoghi) — e poi si attesta lo stato. Servono di norma: regolarità urbanistica accertata, conformità catastale, conformità degli impianti (o, se manca la documentazione storica, una dichiarazione di rispondenza di un tecnico abilitato), eventuale relazione statica sullo stato delle strutture, ed APE.

Un principio da tenere sempre presente: l’agibilità non sana l’abuso. Se l’immobile ha difformità edilizie, la SCA non si può firmare finché non si regolarizza — ed è lì che si nascondono i tempi e i costi veri.

Domande frequenti

Posso abitare la casa prima di presentare la SCA?

No. L’immobile diventa legalmente utilizzabile dalla data di presentazione della segnalazione. Occuparlo prima — o non presentarla affatto — espone alla sanzione e crea un problema che riemerge puntualmente in fase di vendita o affitto.

Vendere una casa senza agibilità è possibile?

Tecnicamente sì, ma è una zavorra: l’acquirente (e la sua banca) la chiederanno, e l’assenza può far saltare il rogito o costringere a regolarizzare in fretta. Meglio averla in ordine prima di mettere l’immobile sul mercato.

Una vecchia casa mai oggetto di lavori ha bisogno della SCA?

Se è sempre stata utilizzata legittimamente e non ha subito interventi che incidono sull’agibilità, no. La SCA scatta con i lavori. Il punto delicato sono gli immobili con interventi passati mai chiusi correttamente: lì conviene una verifica documentale prima di trovarsi scoperti.

Iniziamo dal tuo spazio

L’agibilità non è un timbro da rincorrere a lavori finiti: è il risultato di un cantiere impostato bene, con collaudi, conformità impiantistiche e pratiche catastali messe in fila al momento giusto. Nei nostri lavori la SCA è prevista dal primo giorno, dentro la gestione della pratica edilizia. Leggi anche la guida su ristrutturare casa a Napoli e quella sui bonus fiscali, oppure contattaci per un sopralluogo.